In vigore il Decreto Paesi sicuri (D.Lgs. 158/2024): il nuovo elenco dei paesi d’origine dei migranti considerati sicuri assume rango primario
Entra in vigore oggi il cosiddetto Decreto Paesi sicuri - decreto legge 23 ottobre 2024, n. 158 (pubblicato in Gazz. Uff. 23 ottobre 2024, n. 249) recante Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, che apporta modificazioni al D.Lgs. 25/2008.
A seguito della discussa sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione, del 18 ottobre 2024, che non convalidava il trattenimento di un migrante in apposita struttura sita sul territorio albanese, come da Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica Albania, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sui c.d. Paesi d’origine sicuri.
La volontà è quella di rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, fin ora contenuta nel decreto del ministro degli Esteri, di concerto con il ministro dell’Interno e della Giustizia, annualmente aggiornata, ma di rango secondario.
Il testo del decreto, che interviene modificando il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sul riconoscimento dello status di rifugiato, individua 19 Paesi d’origine sicuri.
Segnatamente l’art. 2-bis nel d.lgs. 25/2008 è stato modificato con l’espresso inserimento dell’elenco dei paesi d’origine considerati sucuri:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
È altresì previsto che l’elenco dei Paesi di origine sicuri sarà aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge notificato alla Commissione europea.
Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari.