Parte il deposito telematico di denunce, querele, opposizioni all’archiviazione e nomine difensore di fiducia in attuazione del DL 137/2020
Con Decreto del Ministero della Giustizia 13 gennaio 2021 in Gazz. Uff., 21 gennaio 2021, n. 16) titolato “Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è imposto il deposito telematico di vari atti processuali di natura penale.
Il decreto ministeriale costituisce attuazione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
L’art. 24, comma 1 del DL 137/2020 recante «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall’art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento».
Il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 entra in vigore dal 15° giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, a partire dal 6 febbraio 2021.
Elenco degli atti penali da depositare per via telematica
Come previsto dall’art. 1 del decreto, che si compone in tutto di due articoli, gli atti da depositare telematicamente sono:
- l’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 c.p.p.
- la denuncia di cui all’art. 333 c.p.p.
- la querela di cui all’art. 336 c.c.p. e relativa procura speciale
- la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale.
Il deposito deve avvenire esclusivamente in via telematica ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ovvero tramite il portale del processo penale telematico, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Articolo 1
Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.