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Difesa d’ufficio. Linee guida interpretative nazionali.

Redazionedi Redazione24 Novembre 2016Aggiornato il:24 Novembre 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio

Con le modifiche proposte dalla Commissione difese d’ufficio/patrocinio a spese dello Stato approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 21 ottobre 2016.
(Decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015)

 

Art. 1 – Inserimento nell’elenco.
1. La domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (d’ora in poi CNF), deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (d’ora in poi COA) al cui albo l’avvocato è iscritto, attraverso la piattaforma Lextel unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. att. al c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
2. Nella domanda deve essere indicata in quale delle condizioni di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. versi il richiedente.
3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) della citata norma, il richiedente dovrà attestare di aver partecipato ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato a livello circondariale distrettuale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente dai COA, dalle Camere Penali territoriali e dall’UCPI e di aver superato l’esame finale. Il requisito della biennalità, nel rispetto della durata di 90 ore, deve ritenersi soddisfatto quando il corso si svolga nell’arco di ventiquattro mesi (tale previsione non opera per i corsi che alla data di comunicazione ai COA delle presenti linee guida, siano già avviati). L’accesso al corso di formazione e aggiornamento biennale dei difensori, accreditato direttamente dai COA, deve essere libero, ovvero accessibile a tutti i richiedenti.
4. Ai sensi dell’art. 12 del regolamento CNF approvato con delibera del 22.05.2015, può chiedere l’iscrizione all’elenco anche l’avvocato che abbia partecipato negli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) a precedenti corsi, e che abbia frequentato entro un anno, il corso formativo- integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 bis dell’art. 29 disp. att. al c.p.p., e abbia superato l’esame finale entro il termine di sei mesi dal completamento del percorso formativo-integrativo.
5. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) della citata norma, il richiedente dovrà produrre auto certificazione attestante l’iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000 che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l’avvocato abbia partecipato nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. L’autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare:
a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l’udienza;
c) l’attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione;
d) l’autorità giudiziaria avanti alla quale l’udienza si è svolta;
e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l’avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.
6. Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) della citata norma, il richiedente dovrà produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’art. 9 della legge 247/12.
7. In qualsiasi condizione versi, il richiedente deve sempre attestare, mediante autocertificazione, di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 247/2012 con riferimento all’anno antecedente alla richiesta di inserimento nell’elenco.
8. Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti, secondo la previsione di cui all’art. 4 del Regolamento del CNF.
9. Il COA potrà altresì chiedere l’integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre, ai sensi della citata norma regolamentare.
10. Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la sussistenza dei requisiti.
11. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di inserimento, il COA trasmette al
CNF, tramite la piattaforma Lextel, la domanda di inserimento nell’elenco con la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

 

Art. 2 – Permanenza nell’elenco.
1. La domanda di permanenza nell’elenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere presentata al COA al cui albo l’avvocato è iscritto attraverso la piattaforma Lextel, unitamente alla autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2016.
2. La domanda dovrà essere presentata sia dagli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che dagli avvocati iscritti successivamente in detto elenco ai sensi dell’art. 29 comma 1 ter disp att. c.p.p. e 6 del Regolamento Interno CNF.
3. L’esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da rendersi secondo le modalità di cui al punto 5) dell’art.1 delle presenti linee guida (ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze); nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
4. Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di auto certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata
5. Una volta ricevuta la domanda con la documentazione e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
6. Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la permanenza dei requisiti.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, il Consiglio dell’Ordine trasmette al CNF attraverso la piattaforma Lextel la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
8. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Art.3 – Liste difensori d’ufficio.
1. Il COA deve predisporre un elenco di difensori d’ufficio iscritti all’Albo e facenti parte
dell’elenco unico nazionale.
2. Il COA circondariale deve dotarsi delle seguenti liste:
a) Lista liberi
b) Lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti.
3. Il COA distrettuale oltre che delle precedenti liste deve dotarsi anche delle seguenti:
c) Lista difensori d’ufficio minorenni liberi
d) Lista difensori d’ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti
e) Lista difensori d’ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del
Tribunale di Sorveglianza.
4. Il COA nel cui distretto ha sede un Tribunale militare ovvero una Corte di Appello militare può dotarsi di una lista di difensori d’ufficio che dichiarino di possedere specifica competenza nei procedimenti militari. I turni delle difese d’ufficio continueranno ad essere creati e gestiti a livello locale dai COA.
4.bis Liste dei difensori di ufficio avanti avanti al Tribunale per i Minorenni: L’inserimento nella lista, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D.lvo 272/89 , potrà avvenire:
a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare a cui la richiesta si riferisce.
La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata.
5. L’inserimento in una o più delle suindicate liste potrà avvenire solo qualora il richiedente sia già iscritto nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF, in modo da garantire il controllo circa la sussistenza dei requisiti di competenza e soggettivi di cui all’art. 29 disp. att. al c.p.p.
6. Tutti gli iscritti in una o più delle suindicate liste e già iscritti nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, dovranno altresì rispettare i requisiti di permanenza nell’elenco medesimo di cui all’art. 5 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio.
7. Lista difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione: la lista dovrà essere tenuta dal CNF che garantirà, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, la rotazione delle nomine attraverso chiamata call center. Potranno iscriversi nell’elenco gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nell’anno solare antecedente a quello in cui la domanda viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla S.C., ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p. Ai fini dell’inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 lettere a) e c) del Regolamento sulla Difesa di Ufficio approvato dal CNF alla seduta del 22 maggio 2015 ( non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda , avere adempiuto, nell’anno precedente la domanda, all’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 )
La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere presentata al CNF che ne cura la tenuta, unitamente ad autocertificazione attestante:
il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 lettere a) e c) del Regolamento CNF;
la partecipazione ad almeno 3 udienze penali avanti alla S.C. , ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi ex art. 606 c.p.p. nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce.

 

Art. 4 – Cancellazione.
1. L’iscrizione o la cancellazione ad una o più liste viene deliberata dal COA. La richiesta di cancellazione del difensore dalle liste deve essere inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza che gestisce la pratica dandone poi comunicazione al CNF, il quale a sua volta provvede alla cancellazione dall’elenco nazionale. La gestione delle liste dei difensori d’ufficio avviene, come per la gestione dell’albo degli iscritti, a livello locale.
2. Il COA, avuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che applichi la sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, provvede, senza ritardo, a darne comunicazione al CNF che a sua volta delibera l’immediata cancellazione dall’elenco unico nazionale.
3. Il difensore che sia stato cancellato dall’elenco, sia volontariamente che d’ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

 

Art. 5 – Sospensione.
1. In caso di sospensione volontaria dall’esercizio della professione superiore al trimestre, il COA, venendo meno il requisito dell’esercizio continuativo dell’attività, provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.
2. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all’Ordine ex art. 29 legge 247/2012 il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dall’elenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.
3. In caso di grave malattia, grave infortunio, gravidanza versandosi in ipotesi di mancanza temporanea del requisito di cui all’art. 5 lett. b) del Regolamento CNF, il difensore presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero ridotto di udienze rispetto a quelle stabilite dallo stesso art. 5, e ciò in maniera proporzionale all’effettivo periodo di inattività e al contenuto e alle modalità dell’impedimento. Allo stesso modo il COA procederà in tutti i casi in cui si verifichi una situazione che provochi specifico impedimento all’esercizio della professione. Per quanto riguarda l’impedimento determinato dalla condizione di gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

 

Art. 6 – Dovere di vigilanza.
1. I difensori d’ufficio e i COA sono destinatari di un dovere di vigilanza sull’indiscriminato ricorso, da parte del Giudice, alla sostituzione ex art. 97 comma IV e saranno pertanto tenuti a sollecitare il Giudice stesso a fare uso della predetta sostituzione in via eccezionale, al fine di evitare che tale strumento si traduca nella negazione della effettività della difesa tecnica con conseguente pregiudizio per l’imputato.
2. Il COA, nel parere rilasciato con cadenza annuale e inviato al CNF, farà menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell’autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d’ufficio era stato nominato e che hanno portato alla sostituzione di cui al punto precedente.

 

Raccomandazioni
In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua previsto dall’art. 15 del Codice Deontologico Forense, si raccomanda ai Consigli dell’Ordine circondariali e distrettuali di invitare gli avvocati iscritti nell’elenco unico nazionale ovvero nelle singole liste dei difensori di ufficio, di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.
Si raccomanda ai Consigli dell’Ordine di invitare i propri iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio al puntuale rispetto dell’art. 49 del Codice Deontologico che prevede l’obbligo di dare tempestiva informazione alla parte assistita della facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, con modalità preferibilmente recettizie, assegnando alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incombenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrà comunicare se intende affidarsi ad un difensore di fiducia.
Si richiama infine l’attenzione dei Consigli dell’Ordine Circondariali alla corretta modalità di conseguimento del titolo abilitante alla iscrizione nell’elenco distrettuale dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni, secondo il combinato disposto degli artt. 11 d.P.R. 448/88 e 15 d. lvo 272/89 che prevede che annualmente il COA distrettuale d’intesa con il presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, organizzi corsi di aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile.
Pertanto, solo i Corsi organizzati dall’Ordine Distrettuale di intesa con gli altri soggetti indicati nella citata norma saranno idonei ad abilitare alla iscrizione negli elenchi dei Difensori di Ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni.
Al fine di favorire la massima partecipazione degli iscritti ai singoli Ordini circondariali del Distretto, si invitano gli Ordini Distrettuali a garantire, per quanto possibile e compatibilmente con le previsioni di cui al D. lvo 272/89, un decentramento delle lezioni anche nei fori circondariali.

Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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