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Famiglia Successioni Notizie giuridiche

Divorzio breve. la Camera approva la legge per il divorzio in dodici mesi, ridotti a sei mesi in caso di consensuale.

Redazionedi Redazione12 Maggio 2015Aggiornato il:12 Maggio 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Il divorzio breve è legge (Legge 6 maggio 2015, n. 55) . Non serviranno più gli attuali tre anni di separazione per presentare domanda di divorzio, ma basteranno dodici mesi  in caso di separazione giudiziale e sei mesi nei casi di separazione consensuale.
Oggi la Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma del cosiddetto “divorzio breve” che, diventa quindi legge dello Stato, con 398 voti a favore, 28 no e sei astenuti
L’ultima precedente votazione per l’approvazione del ddl n. 1504 era stata al Senato il 18 marzo con 228 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti.

L’articolo 1 del DDL – ormai legge dello Stato –  prevede infatti che al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole:

«tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» siano sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

In pratica:
In luogo degli attuali tre anni previsti dall’art. 3 della l. n. 898/1970, basteranno dodici mesi per dirsi addio nel caso di separazione giudiziale dei coniugi.
Il termine si riduce a sei mesi nelle separazioni consensuali, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, ed anche se le separazioni inizialmente erano nate come contenziose.
In entrambi i casi il termine decorre, come già previsto attualmente, dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale. In una precedente stesura del disegno di legge era stata prevista la decorrenza di detti termini dal deposito dalla domanda di separazione e non dall’udienza presidenziale, il che, di fatto, avrebbe comportato un’ulteriore abbreviazione del tempo necessario per conseguire il divorzio.

Modifiche previste anche in tema di scioglimento della comunione coniugale.
L’art. 3 della legge prevede che all’articolo 191 del codice civile sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

In pratica:
Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, oggi previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali). Inoltre, l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati dal giudice deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.

Divorzio lampo. Il Senato, nella seduta di martedì 17 marzo, aveva approvato la proposta di stralcio della norma sul divorzio diretto (comma 2 dell’articolo 1), che è diventata così un autonomo disegno di legge con un proprio iter. La norma prevedeva che lo scioglimento del matrimonio potesse avvenire direttamente, senza preventiva separazione, a richiesta dei coniugi con con ricorso congiunto davanti all’autorità giudiziaria competente.

 

Segue il testo della Legge
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 aprile 2015, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

Articolo 1
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Articolo 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Articolo tratto da: Camera dei Deputati

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