Pubblicata la legge costituzionale che elimina la soglia del venticinquesimo anno di età per l’elettorato attivo al senato.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 la Legge Costituzionale n. 1 del 18 ottobre 2021 in forza della quale al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione sono soppresse le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».
Ne consegue che ora sono ammessi al voto per l’elezione dei senatori, come per l’elezione dei deputati, che avviene a suffragio universale e diretto, tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La soglia dei 25 anni necessari per eleggere il Senato del nostro Parlamento rappresentava un “unicum” che non aveva eguali nel mondo, dove l’elettorato attivo è concesso al compimento della maggiore età ed, in taluni casi, anche in età inferiore ai diciotto anni.
Restano invece fermi i limiti di età per l’elettorato passivo che sono ancora fissati in 25 anni di età per essere eletti alla Camera dei Deputati (art. 56, comma 3 della Costituzione) e 40 anni di età per essere eletti alla Senato della Repubblica (art. 58, comma 2 della Costituzione).
Art. 58 Costituzione
1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto [dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età].
2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.