Esame avvocato 2020. A causa dell’emergenza Covid l’esame di abilitazione 2020 si svolgerà con orale rafforzato ovvero con due prove orali
È ufficiale che l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2020, già più volte rimandato, si svolgerà con doppia prova orale o, come è stato detto, con orale rafforzato.
Le prove scritte, secondo quanto previsto dall’iniziale bando, avrebbero dovuto svolgersi il 15, 16 e 17 dicembre 2020, successivamente è stato comunicato dal ministero della Giustizia un primo rinvio dell’esame da avvocato, con indicazione della data del 18 gennaio 2021 come termine per la comunicazione delle nuove date per le prove scritte.
A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Ministero ha tuttavia deciso di evitare la prova scritta e di prevedere, in via eccezionale per la sessione d’esame 2020, unicamente delle prove orali.
Tanto è disposto dal DL 31/2021 recante Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Secondo quanto disposto in detto decreto, pubblicato sulla G.U. dello scorso 13 marzo, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, non prevederà alcuna prova scrita ma si articolerà in due prove orali.
Prima prova orale
La prima prova orale ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.
La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta.
Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura.
Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.
Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.
Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
Valutazione della prima prova orale
Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
Seconda prova orale
La seconda deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
- a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:
una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale;
una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; - b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Valutazione della seconda prova orale
Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie sopra indicate alle lettere a) e b).
Superamento dell’esame di abilitazione da avvocato
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie..