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Diritto urbanistico Edilizia Notizie giuridiche

Fondi UE per l’efficienza energetica nell’edilizia.

Redazionedi Redazione2 Aprile 2009
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Fino al 4% del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale potrà essere utilizzato per cofinanziare, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni UE, investimenti per l’efficienza energetica nell’edilizia, come la posa di doppi vetri e pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie. È quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento che, a fronte della crisi economica, intende promuovere la creazione di posti di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi sui cambiamenti climatici.

Approvando con 629 voti favorevoli, 17 contrari e 12 astensioni la relazione di Emmanouil Angelakas (PPE/DE, GR), il Parlamento ha adottato una modifica del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che, dando seguito al Piano europeo di ripresa economica, mira a consentire e a facilitare gli interventi a favore dell’efficienza energetica delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Per i deputati, infatti, ciò contribuirà alla promozione della competitività e alla creazione di posti di lavoro in tutta l’UE e potrà avere anche un impatto sul raggiungimento degli obiettivi della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell’Unione europea. Visto che gli emendamenti approvati alla proposta della Commissione sono frutto di un accordo con il Consiglio, la procedura legislativa si conclude e il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Secondo l’attuale regolamento, il FESR sostiene già interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compresa l’efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri e a diverse condizioni. In sostanza, il FESR può essere usato esclusivamente per le parti comuni di un edificio (o l’edificio intero in caso di edilizia popolare) in zone urbane disagiate. I deputati accolgono quindi con favore la proposta di estendere a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni dell’UE la possibilità di investire, con il cofinanziamento comunitario, in misure a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa.

Più in particolare, il FESR potrà essere utilizzato per cofinanziare piani nazionali, regionali o di enti locali per l’installazione, ad esempio, della doppia vetratura, dell’isolamento delle pareti e dei pannelli solari nelle abitazioni, o per sostituire le vecchie caldaie con altre più efficienti dal punto di vista energetico. Se la proposta della Commissione prevedeva che queste misure fossero applicabili solo per l’edilizia relativa alle “famiglie a basso reddito”, il compromesso con il Consiglio lascia invece agli Stati membri il compito di decidere le categorie ammissibili secondo le proprie norme nazionali. Potranno quindi definire i relativi criteri sulla base, ad esempio, delle caratteristiche geografiche delle aree in cui saranno realizzati gli investimenti, come isole o regioni montane.

La misura non aumenta il finanziamento e non ha effetti sul bilancio comunitario, ma consente semplicemente agli Stati membri, se lo desiderano, di spostare le proprie priorità e ripianificare i propri programmi operativi per finanziare azioni in questo campo. In forza al nuovo regolamento, in ogni Stato membro, le spese sostenute per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente sono ammissibili sino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.

In forza al nuovo regolamento, inoltre, viene ampliato il ventaglio di spese ammissibili a un contributo del Fondo. Nel caso di sovvenzioni, saranno ammessi i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un’operazione, i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro e, infine, somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. Le tre opzioni potranno essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. È anche precisato che tali costi debbono essere stabiliti in anticipo «sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile».

Infine, per assicurare la certezza giuridica relativa all’ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili devono essere applicate a tutte le sovvenzioni del FESR. Pertanto è prevista un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, che è la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Background – efficienza energetica nell’edilizia
Si stima che gli edifici costituiscono da soli la fonte del 40% delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE. Vi è inoltre uno spreco eccessivo di energia negli edifici a causa dell’inefficienza degli impianti di riscaldamento, condizionamento dell’aria e illuminazione. La Commissione ritiene che i risparmi ottenuti da una politica energica efficace in termini di costi nel settore edilizio possano arrivare al 28% entro il 2020.

Articolo tratto da: Parlamento Europeo

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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