Il Consiglio Nazionale Forense, avuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha ritenuto di adottare dei provvedimenti in materia di formazione obbligatoria uniformi per tutto il territorio nazionale;
In particolare, in deroga all’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche, Il CNF ha deliberato che:
1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (frequenza a distanza);
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.
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