Il 18 settembre scorso è stato pubblicato nella sezione del sito internet del CNF dedicata ai regolamenti professionali il nuovo testo del regolamento n. 6/2014 in materia di formazione professionale continua degli avvocati., così come modificato dal plenum del Consiglio nella seduta del 30 luglio 2015, unitamente al nuovo fac simile di domanda di accreditamento.
Le modifiche apportate sono immediatamente operative.
Il nuovo testo tiene conto dei suggerimenti di razionalizzazione/semplificazione, alcuni portati all’attenzione da parte degli Ordini Circondariali; altri rilevati direttamente dalla Commissione Centrale per l’accreditamento e la formazione; altri ancora frutto del costruttivo confronto con i responsabili della formazione territoriale.
In particolare, si è intervenuto sulla competenza ad attribuire crediti formativi, sulla distinzione tra attività di aggiornamento ed attività formative e sulla determinazione dei crediti formativi.
Si è anche data ulteriore promozione al principio di libertà di formazione degli iscritti, ammettendo le attività di autoa-ggiornamento preventivamente autorizzate. Segnatamente all’art. 20 comma 2 lettera f), per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, sono previsti fino ad un massimo di n. 10 crediti formativi all’anno.
Articolo tratto da: Consiglio Nazionale Forense