La Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito Internet le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, condotta ai sensi della legge n.
108 del 7 marzo 1996.
Il provvedimento sostituirà le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel febbraio 2006, per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del TUB, e le Istruzioni emanate dall’Ufficio Italiano dei Cambi nel maggio 2006, per gli intermediari finanziari di cui all’art.
106 del TUB.
Le Istruzioni sono state oggetto di un’ampia revisione, volta sia ad adeguare le modalità di calcolo dei tassi antiusura al mutato quadro normativo, sia a migliorare la significatività della rilevazione.
Le nuove regole prevedono, tra l’altro:
– l’inclusione della commissione di massimo scoperto e degli oneri sostitutivi nel calcolo del tasso in conformità di quanto previsto dalla legge n.
2 del 28 gennaio 2009;
– l’inclusione nel calcolo del tasso di tutti gli oneri connessi con l’erogazione del credito, per uniformare, ove possibile, la base di calcolo del TEG a quella del TAEG previsto dalla Direttiva sul credito al consumo;
– l’inclusione nel calcolo del tasso dei compensi di mediazione, a prescindere dalla forma tecnica di finanziamento;
– la rilevazione separata dei costi di mediazione, incluse le spese sostenute dal creditore, con lo scopo di condurre specifiche verifiche sull’entità di tali compensi;
Il termine per presentare osservazioni sul documento è il 22 maggio 2009.
Articolo tratto da: Banca d’Italia