È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2014, n. 114 la legge di conversione (legge 16 maggio 2014, n. 78) del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Il provvedimento normativo contiene, tra le altre disposizioni, interventi di semplificazione sul contratto di lavoro a termine e sul contratto di apprendistato, il tutto come meglio spiegato a seguire, nonché norme semplificative della procedura di rilascio del DURC.
Contratti di lavoro a termine
Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.
Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa. Previsioni attuate mediante la modifica dell’art.1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Contratti di apprendistato
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Sono stati infatti abrogati i commi 3-bis e 3-ter del TU sull’Apprendistato DLgs 167 2011. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Smaterializzazione del DURC
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.
Per il futuro,chiunque vi abbia interesse potrà verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e, salvo determinati casi, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).