Tasso di interesse legale al 2,0 % dal 1° gennaio 2025
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024 (in Gazz. Uff. 16 dicembre 2024, n. 294) recante “Determinazione del saggio degli interessi legali” la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,0 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Nel 2023 il saggio di interesse legale aveva subito un sostanzioso incremento salendo sino al 5% base annua per poi essere dimezzato al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024 e sino alla fine di detto anno. Il nuovo tasso di interesse legale per il 2025 subisce un ulteriore taglio di mezzo punto percentuale e scende al 2,0% base annua. Il valore del tasso legale di interesse è stato stabilito sulla base del rendimento medio lordo di titolo di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e del tasso di inflazione.
Il decreto ministeriale è stato infatti emanato avuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato.
Vedi anche:
- Tabella interessi legali
- Calcolo interessi legali
- Calcolo interessi su capitale rivalutato di anno in anno
Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.