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Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Modifica della disciplina della mediazione tributaria (Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992)

Redazionedi Redazione13 Gennaio 2018Aggiornato il:13 Gennaio 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Circolare Agenzia Entrate n. 30/E
Modifiche apportate alla disciplina della mediazione tributaria (Art. 17-bis D.Lgs. 546 1992) dall’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 Chiarimenti e istruzioni operative

L’articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: articolo 10), ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali.
L’articolo 10 ha inoltre esteso agli agenti della riscossione la limitazione della responsabilità contabile ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nell’ambito della procedura di mediazione tributaria, originariamente prevista per i rappresentanti dell’ente impositore che concludono la mediazione o accolgono il reclamo.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulle indicate modifiche, ferme restando, per le parti dell’istituto rimaste invariate, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi.

1 L’estensione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
Il comma 1 dell’articolo 10, nel prevedere che “All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»”, ha esteso l’ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, nell’evidente intento di ampliarne la funzione deflattiva del contenzioso fino ad un importo ritenuto congruo per una previa gestione in sede amministrativa.
Ai fini della precisa delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura risulta essenziale la corretta determinazione del valore della controversia, sulla base dei consueti criteri normativi e di prassi, già ampiamente descritti con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012.
In proposito rilevano, dunque, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, espressamente richiamato dall’articolo 17-bis, comma 1, dello stesso decreto, laddove “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al singolo atto impugnato.
Pertanto, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione – il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Il reclamo / mediazione si applica anche qualora, in sede di autotutela parziale, l’Amministrazione finanziaria riduca l’ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei cinquantamila euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso (cfr. circolare n. 33/E del 3 agosto 2012, paragrafo 5.1); l’istituto non trova, invece, applicazione qualora tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso (cfr. citata circolare n. 33/E del 2012, paragrafo 5.2).

2 L’entrata in vigore della nuova disciplina
Con riferimento all’entrata in vigore dell’innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell’articolo 10 precisa che “Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
Per l’individuazione del dies a quo della nuova disciplina, si ripropongono le indicazioni fornite con la circolare n. 9/E del 2012, al paragrafo 1.5, in merito alla nozione di atto notificato.
In particolare, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Qualora l’impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.
In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1o gennaio 2018;
b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1 gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

3 La limitazione di responsabilità dell’agente della riscossione
Il comma 3 dell’articolo 10 ha modificato l’articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, includendo anche i rappresentanti dell’agente della riscossione nel novero dei soggetti che, nel concludere una mediazione o accogliere un reclamo, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto, rispondono, sotto il profilo della responsabilità contabile, limitatamente alle ipotesi di dolo.
L’intervento appare coerente con l’estensione dell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti emessi dall’agente della riscossione, operata dall’art. 9, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e risponde alla necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell’agente della riscossione.

4 L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea
Il comma 3-bis dell’articolo 10 ha aggiunto, all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, il comma 1-bis, secondo cui “Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014”.
Conseguentemente, il reclamo/mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali, in specie, “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.
Viene così esteso anche all’istituto del reclamo/mediazione il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

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