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Mutui prima casa: non occorre domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.

Redazionedi Redazione11 Ottobre 2014Aggiornato il:11 Ottobre 2014
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Con una nuova circolare, il ministero dell’Economia e delle finanze ha ribadito che non c’è bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi.
Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento.
Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco possono ovviare con l’autocertificazione.
A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile.
La prima circolare con le modalità applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto legge 185/2008 (pacchetto anticrisi), lo ricordiamo, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, il 28 dicembre scorso.
La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza verrà definito con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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