Convertito in legge il DL 132/2014 (recante interventi di degiurisdizionalizzazione e interventi per la definizione dell’arretrato): entra nel nostro ordinamento la “negoziazione assistita” Previsto altresì il passaggio in arbitrato delle cause pendenti.
Negoziazione assistita
La norma è già in vigore e prevede che le parti che hanno una controversia su diritti disponibili (esclusa la materia del lavoro) possono stipulare una convenzione per la sua risoluzione con l’assistenza di uno o più avvocati. La convenzione è stipulata per iscritto a pena di nullità e deve avere una durata determinata (comunque non superiore a tre mesi). Gli avvocati certificano l’autografia della sottoscrizioni alla convenzione così come dell’accordo, oltre che la sua conformità a norme imperative e ordine pubblico.
Gli avvocati hanno il dovere deontologico di :
- informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione;
- di non impugnare l’accordo alla cui redazione abbiano partecipato;
- di riservatezza;
- di non utilizzare le informazione avute e di non deporre sui fatti.
La non accettazione dell’invito a negoziare o il mancato accordo possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
L’accordo concluso, sottoscritto e certificato, è titolo esecutivo e per la iscrizione di ipoteca. Deve essere integralmente trascritto nel precetto.
Negoziazione assistita obbligatoria
Questa norma entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Riguarda i casi di:
- danno da circolazione stradale;
- domande di pagamento di somme non superiori a 50mila euro;
- Pubbliche Amministrazioni.
Sono escluse le controversie relative a obbligazioni contrattuali che derivano da contratti tra professionisti e consumatori.
In questi casi, all’avvocato non è dovuto compenso se la parte si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Passaggio dal giudizio all’arbitrato
Il trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti a istanza congiunta dalle parti è già in vigore. Le cause interessate, in primo e secondo grado, devono riguardare diritti disponibili o diritti che trovino nei contratti collettivi di lavoro la loro fonte. Se il giudizio riguarda la PA e la controversia non ha valore superiore a 50mila euro, vi è una sorta di trasferimento automatico: sarà eventualmente onere delle PPAA esprimere dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta dell’altra parte.
Il giudice richiesto del trasferimento, e rilevate le condizioni, dispone la trasmissione del fascicolo al Consiglio dell’Ordine del circondario sede di tribunale e corte di appello per la nomina dell’arbitro ( controversie di valore inferiore a 100mila euro ) o del collegio arbitrale, scelto dalle parti o dal presidente del Coa.
Un decreto del ministero della giustizia deve fissare i criteri di designazione (automatica) e di rotazione degli arbitri e eventuali riduzione dei compensi. Gli avvocati/arbitri devono essere iscritti da almeno cinque anni all’albo, dichiarare la loro disponibilità, non rivestire o aver rivestito negli ultimi anni cariche consiliari.
Se la causa trasferita in arbitrato era in secondo grado, il lodo deve arrivare entro 120 giorni. Altrimenti il processo deve essere riassunto.