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Pagamenti tracciabili per fruire della detrazione del 19% ex art. 15 TUIR

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano19 Gennaio 2020Aggiornato il:19 Gennaio 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Dal 2020 pagamenti tracciabili per le spese sanitarie e tutte le altre spese per cui è possibile fruire della detrazione del 19% ex art 15 TUIR
I commi 679 e 680 della legge di Bilancio 2020
Pagamento in contanti di medicinali e spese mediche per prestazioni erogate dal SSN
Pagamento con strumenti tracciabili: non solo delle spese sanitarie
Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

Dal 2020 pagamenti tracciabili per le spese sanitarie e tutte le altre spese per cui è possibile fruire della detrazione del 19% ex art 15 TUIR

Nella Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, at. 1 commi 678 e 679) è prevista una norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% ai sensi dell’art. 15 TUIR, che obbliga i contribuenti a pagare con strumenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento – art. 23 D.Lgs. 241/1997) le spese sanitarie e tutte le altre spese per cui è possibile fruire della detrazione del 19%, ad esclusione dei soli acquisti di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che saranno ancora pagabili in contanti.

I commi 679 e 680 della legge di Bilancio 2020

Secondo il comma 679 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Il successivo comma 680 introduce limitate eccezioni al pagamento con strumenti tracciabili: «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».

Pagamento in contanti di medicinali e spese mediche per prestazioni erogate dal SSN

É evidente come dette norme sulla tracciabilità delle detrazioni del 19% abbiano un importante impatto sulle spese sanitarie detraibili, rendendo obbligatorio, ai fini della detrazione del 19 per cento della spesa da parte del contribuente, il pagamento con strumenti tracciabili di tutte le spese sanitarie detraibili, tranne “l’acquisto di medicinali e dispositivi medici”, nonché “le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Il comma 680 esclude dal pagamento con strumenti tracciabili ai fini della detrazione del 19%:

  • i medicinali ed i dispositivi medici
  • le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private purchè accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Avendo la norma chiara finalità antielusiva non è necessario il pagamento con strumenti tracciabili quando la controparte contrattuale è lo Stato stesso. Peranto, a titolo esemplificativo, il pagamento di una visita medica in ambito privato o prestazioni odontoiatriche rese da un dentista non convenzionato dovranno essere pagate in modo tracciato al fine di poter usufruire della detrazione.

Pagamento con strumenti tracciabili: non solo delle spese sanitarie

Il comma 679 della Legge di bilancio che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917/1986 e quelle previste da altre disposizioni normative.
Quindi, nel dettaglio, sarà obbligatorio, ai fini della detraibilità fiscale, usare mezzi di pagamento tracciabili non solo per le spese sanitarie ma per tutte le seguenti spese:

  • spese sanitarie
  • spese veterinarie
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese funebri
  • spese per l’istruzione, frequenza scuole e università
  • erogazioni liberali
  • spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • spese per l’attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi)
  • spese per il pagamento dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) da parte di soggetti percettori di redditi elevati. Il comma 629 prevede che, all’articolo 15 del TUIR siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:  « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».
Ne consegue che, se il reddito del contribuente supera l’importo di € 120.000 le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

 

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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