Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Notizie giuridiche
Notizie giuridiche Ordinamento Giudiziario Forense

Il parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

Redazionedi Redazione20 Settembre 2023Aggiornato il:20 Settembre 2023
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Il parere di congruità emesso dall’Ordine professionale con efficacia di titolo esecutivo
Come funziona il parere di congruità
Il parere di congruità come titolo esecutivo
Procedimento di opposizione al parere di congruità
Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo solo nei confronti dei “clienti forti”?

Il parere di congruità emesso dall’Ordine professionale con efficacia di titolo esecutivo

L’art.7 della legge n.49/2023 in tema di equo compenso prevede  una procedura “semplificata” per azionare il recupero del credito professionale.
Infatti, l’art.7 titolato “Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo” prevede espressamente che,  in alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall’art.14 d.lgs. n.150 del 2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale  sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria  opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. È stato così introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 c.p.c.).

Come funziona il parere di congruità

Nel parere di congruità reso ai fini dell’articolo 7 della legge 49/2023 è corretto (ed opportuno) riprodurre, come avviso alle parti, il disposto dell’art. 7, comma 1, della l. n.49/2023, quantomeno nella parte in cui afferma che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 241 del 1990, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies cpc, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista (in termini, Cons.naz. forense 23 giugno 2023 n. 24).

Il parere di congruità come titolo esecutivo

Una volta decorsi i 40 giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive senza notificare di nuovo il parere, anche se il cliente è la Pubblica Amministrazione (parere Cons. naz. Forense 31 maggio 2023 n. 18). Ciò comporta evidentemente la notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie (parere Cons. naz. Forense 23 giugno 2023 n.24).

In ordine alla competenza territoriale per la presentazione dell’istanza è da ritenersi la competenza dell’ordine presso cui è iscritto il professionista, con esclusione della competenza territoriale del c.d. foro del consumatore ex art.66 bis d.lgs. n. 206/2005.

Procedimento di opposizione al parere di congruità

Il giudizio  di opposizione al parere di congruità si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere, nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo solo nei confronti dei “clienti forti”?

Occorre chiarire se il nuovo strumento processuale  del “parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo” sia utilizzabile solo per il recupero dei compensi professionali connessi all’equo compenso oppure è un nuovo strumento che l’avvocato può utilizzare in linea generale per il recupero del suo compenso, anche al di fuori dell’ambito di operatività dell’equo compenso.
Il Consiglio nazionale forense, con parere 23 giugno 2023 n. 24, ha affermato che  la disposizione dell’art.2, comma 3, della legge n. 49/2023, nel fissare l’ambito di applicazione dell’intera legge  e dunque anche dell’art. 7, indica non tutti i contratti d’opera professionale, ma solo quelli stipulati con i “clienti forti”.
Infatti il citato art. 2 prevede che “la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 cod.civ. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate….fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.  Per il Consiglio nazionale  forense, quindi, il parere del Coa costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del contraenti “forti” cui si applica la legge sull’equo compenso.

Perplessità si manifestano, però, per tale interpretazione in quanto è da ritenersi che nonostante la collocazione dell’art. 7 nella disciplina dell’equo compenso, la sua formulazione è tale da fare ritenere il nuovo strumento processuale utilizzabile in via generale dall’avvocato per il recupero del suo compenso. Ciò in quanto a differenza della disciplina della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso (art.5, comma 2, l.n.49/2023, in cui si fa espresso richiamo ai clienti forti…nonostante l’art.2, comma 3), nell’art.7 non vi è alcun riferimento alle imprese di cui all’art.2 della legge n. 49/2023.
Peraltro quest’ultima interpretazione avrebbe riflessi positivi sull’amministrazione della giustizia, sia con riferimento alle cancellerie,  che verrebbero sgravate dalla gravosa attività connessa alla emissione dei decreti ingiuntivi, che per il  giudice che  verrebbe “liberato” da una attività “formale” in quanto il parere di congruità del COA lo “vincola” nell’emissione del decreto ingiuntivo.

Occorre evidenziare che stante la natura amministrativa del parere di congruità, la procedura per la sua adozione è soggetta alle norme che governano l’azione amministrativa (art. 7 l.n. 241/1990), con conseguente  motivazione del provvedimento, ed indicazione del termine ed autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere opposto, nonché  comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti  nei cui confronti il provvedimento produrrà effetti. L’obbligo motivazionale è peraltro coessenziale alla funzione di garanzia ascritta al rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo (parere Cons.naz. forense  23 giugno 2023 n.24).
Occorre infine evidenziare che la disposizione di cui all’art. 7 legge n. 49/023 potrà applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, stante la previsione dell’art. 11 legge n. 49/2023.

Di Leonardo Carbone 9.9.2023

Articolo 7 Legge n.49/2023
Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.


Articolo tratto da: CFnews.it Sito informativo di Cassa Forense

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Avvocati Consiglio ordine avvocati Parcella Titolo esecutivo
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Parcella dell’avvocato e valore della causa: differenza tra disputatum e decisum
iscrizione contemporanea a due albi professionali
No al divieto di cancellazione dall’albo degli avvocati pendente un procedimento disciplinare
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Rapporto Censis sull’avvocatura 2025
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Esame avvocato 2024
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Avvocati: divieto di assumere incarichi contro ex clienti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Introdotto l’articolo 25 bis nel codice deontologico forense in materia di equo compenso
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Crediti formativi avvocati: confermati anche per il 2024 quindici crediti formativi e la FAD
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Regolamento assistenza Cassa Forense 2024
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
Indice dei contenuti
Il parere di congruità emesso dall’Ordine professionale con efficacia di titolo esecutivo
Come funziona il parere di congruità
Il parere di congruità come titolo esecutivo
Procedimento di opposizione al parere di congruità
Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo solo nei confronti dei “clienti forti”?
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Spatium deliberandi.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it