L’Agenzia del Territorio rende noto che è stato pubblicato il Provvedimento interdirigenziale, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, con il quale vengono definite le modalità telematiche di presentazione alle Conservatorie dei registri immobiliari degli atti di surrogazione dei mutui ipotecari.
La disciplina della surrogazione nei contratti di finanziamento – cosiddetta “portabilità” dei mutui – già contenuta nell’art. 8 del decreto legge n. 7 del 2007 è attualmente confluita nell’art. 120-quater del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Questa norma prevede che, in caso di contratti di finanziamento conclusi con intermediari bancari e finanziari, il debitore possa surrogare il nuovo creditore nel credito e nelle relative garanzie personali e reali.
La surrogazione comporta il trasferimento del contratto di finanziamento, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e il subentro del nuovo creditore nelle garanzie ipotecarie.
Sulla base del Provvedimento pubblicato, l’annotamento di surrogazione può essere richiesto al Conservatore dei registri immobiliari anche trasmettendo per via telematica la copia autentica dell’atto, stipulato in forma notarile, predisposta con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale.
Inoltre, se l’atto è stipulato in forma pubblica, il notaio stesso può attestare che si sono verificate le condizioni perché la surrogazione abbia effetto.
Provvedimento interdirigenziale 26 giugno 2012
Modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
a) intermediario originario: la banca o l’intermediario finanziario con il quale è in essere il finanziamento oggetto di surroga ai sensi dell’art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) intermediario subentrante: la banca o l’intermediario finanziario che concede un mutuo finalizzato all’estinzione del finanziamento erogato dall’intermediario originario;
c) debitore: il soggetto finanziato che esercita la facoltà di surrogazione di cui all’articolo 1202 del codice civile;
d) atto di mutuo: l’atto con il quale è erogato il mutuo dall’intermediario subentrante e nel quale è indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
e) quietanza: la quietanza rilasciata dall’intermediario originario, nella quale è menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento;
f) atto di surrogazione: l’atto di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con il quale il debitore dichiara di voler surrogare l’intermediario subentrante nei diritti dell’intermediario originario.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, ai sensi dell’art. 120- quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai contratti di finanziamento conclusi da banche o intermediari finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonché ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
Art. 3 (Presentazione dell’atto di surrogazione)
1. I notai possono avvalersi delle procedure previste dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3- sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, per la presentazione al conservatore dei registri immobiliari dell’atto di surrogazione presso gli Uffici provinciali ove è attiva la trasmissione telematica del titolo.
2. L’atto di surrogazione, se stipulato per atto pubblico, può contenere, per dichiarazione del notaio rogante, l’attestazione che si sono verificate le condizioni, relative al mutuo e all’intervenuta quietanza, affinché la surrogazione abbia effetto.
3. La trasmissione telematica riguarda la copia autentica dell’atto, integralmente predisposta con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale prevista dall’articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
4. Rimane ferma la possibilità di richiedere al conservatore l’annotazione di surrogazione con le modalità ordinarie.
Art. 4 (Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 sono utilizzate anche per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento.
Art. 5 (Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo tratto da: Agenzia del Territorio