Estensione del novero dei reati procedibili a querela nella riforma Cartabia
In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla cd. riforma Cartabia, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150/2022 (Attuazione della legge n. 134/2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale), è previsto un ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela.
Il porre in via subordinata alla presentazione di una querela, che è atto della persona offesa, la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, è emblematico della tendenza ad una privatizzazione (o patrimonializzazione) della tutela penale e denota l’importanza crescente della “funzione selettiva” della cd. “querela-selezione” , intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione di fatto in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court appaia una scelta troppo radicale.
La querela diventa lo strumento politico-criminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena in concreto, in coerenza con la sua natura di estrema ratio, con il contenimento del sovraccarico giudiziario.
Nell’ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato col d.lgs. n. 150 del 2022 dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l’estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (cfr. l’inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all’art. 152 cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022, con i correlati correttivi processuali), ovvero integrando la causa di estinzione di cui all’art. 162-ter cod. pen. (applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela), con ciò rinnovandosi il crescente favor legislativo per le condotte “antagoniste all’offesa”, poste in essere dal reo in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato.
Le fattispecie di reato interessate dalla riforma di cui al d.lgs. 150/2022 sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie».
Il loro comun denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti, mentre se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica o – come previsto dalla norma di delega – vi è una particolare ragione di tutela delle vittime vulnerabili, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale (con ricadute sostanziali) di presentare una querela, resta la perseguibilità d’ufficio.
Di seguito l’elenco dei reati (delitti e contravvenzioni) divenuti, a regime (ossia dal 30 dicembre 2022), procedibili a querela per effetto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, con le relative eccezioni:
Lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.)
Il reato di lesioni personali è divenuto procedibile a querela anche se la malattia supera i venti giorni (ma non se supera 40 giorni poiché in tal caso il reato rimane procedibile d’ufficio in forza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 583 c.p.).
La procedibilità d’ufficio rimane per i seguenti quattro casi:
- Nel caso ricorra l’aggravante ex art. 61 n. 11 octies c.p.
(quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività); - Nel caso ricorra qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall’art. 583 c.p. per le lesioni gravi o gravissime, norma per la quale la regola della procedibilità d’ufficio è rimasta immutata;
- Nel caso ricorra qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall’art. 585 c.p.: in tale ipotesi si procede d’ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (e, ovviamente, per lesioni di maggiore durata).
Vi fanno, tuttavia, eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela, sempre che la durata della malattia non superi quaranta giorni:
1) l’ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) l’ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta; - Nel caso in cui le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d’ufficio. Se invece le lesioni non superiori a venti giorni di prognosi siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede invece a querela, che in tal caso va presentata, a seconda del caso, applicando gli artt. da 120 a 126 c.p. (non modificati dalla riforma).
Art. 582 codice penale - Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni .
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.)
La procedibilità per il reato di lesioni stradali d’ora in avanti è a querela di parte, a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall’art. 590 bis c.p..
Resta quindi la procedibilità d’ufficio se sono state cagionate lesioni gravi o gravissime guidando in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti o se sono state cagionate lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma.
La lettera c) dell’art. 2 del DL 150/2022 modifica l’articolo 590-bis aggiungendo, dopo l’ottavo comma, il seguente nono comma: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».
Art. 590 bis codice penale - Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma)
La procedibilità è a querela di parte salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. Resta ferma la procedibilità d’ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell’art. 605 c.p.. La lettera d) dell’art. 2 del DL 150/2022 così modifica l’articolo 605 c.p. per cui, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
Art. 605 codice penale. Sequestro di persona.
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità
Violenza privata (art. 610 c.p.)
La procedibilità per il reato di violenza privata è a querela di parte, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall’art. 339 c.p.. La lettera e) dell’art. 2 del DL 150/2022 così modifica l’articolo 610 c.p. per cui, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.».
Art. 610 Codice penale - Violenza privata.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
Violazione di domicilio (art. 614 c.p..)
Il reato di violazione di domicilio è punibile a querela della persona offesa salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, se il colpevole è armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace per età o per infermità. In tali casi è perseguibile d’ufficio.
La lettera g) dell’art. 2 del DL 150/2022 così modifica l’articolo 614 c.p.: Il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»; Il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».
Art. 614 Codice penale - Violazione di domicilio.
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Ipotesi di furto aggravato previste dagli articoli 624 e 625 c.p.
Nel caso in cui ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall’art. 61 c.p. o dall’art. 625 c.p. (escluse, con distinguo, la circostanze di cui al n. 7 e la circostanza di cui al n. 7 bis dell’art. 625 c.p.) , il furto aggravato è procedibile a querela.
Occorre considerare, tuttavia, le seguenti tre peculiari ipotesi:
- sia il furto commesso mediante introduzione in abitazione o nelle pertinenze dell’abitazione che il furto con strappo (“scippo”) rimangono procedibili d’ufficio, essendo previsti non dall’art. 624 c.p. ma dall’art. 624 bis c.p..
- quanto al furto aggravato dall’art. 625 n. 7 c.p., va effettuata una distinzione: a diviene procedibile querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessità o per consuetudine o per destinazione; rimane invece procedibile d’ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (compreso il c.d. furto di energia).
- rimane procedibile d’ufficio il furto aggravato dall’art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
Art. 624 Codice penale - Furto.
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).Art. 625 Codice penale -Circostanze aggravanti.
La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:
1) ;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.
Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.)
Il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili è ora procedibile a querela, a fatta eccezione per l’ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, in tal caso si procede d’ufficio.
Art. 634 Codice penale - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 309 euro.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Danneggiamento previsto dall’art. 635 primo comma c.p.
Il reato di danneggiamento è ora procedibile a querela mentre rimane la procedibilità d’ufficio per due ipotesi:
- nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- nel caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p..
Art. 635 Codice penale - Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per eta' o per infermità.
Truffa prevista dall’art. 640 c.p., comma 1.
per il quale la procedibilità a querela permane anche se ricorre l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 c.p.;
Art. 640 -Codice penale - Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.
Frode informatica prevista dall’art. 640 ter c.p.
(reato per cui è prevista la competenza non di questo Ufficio ma della Procura Distrettuale): la procedibilità a querela è ora stabilita anche se ricorre l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d’ufficio.
Art. 640 ter - Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p., primo comma
tuttavia, se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età 0 per infermità, permane la procedibilità d’ufficio.
Nulla è mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p., secondo comma.
Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p..
Per il reato di molestia o disturbo alle persone l procedibilità è a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d’ufficio.
Art. 660 Codice penale - Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.
Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Art. 2 D.Lgs. 150/2022
Modifiche al Libro II del codice penale
1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 388-ter: 1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;
2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;
b) all’articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»;
c) all’articolo 590-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;
d) all’articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
e) all’articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;
f) all’articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell’articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»;
g) all’articolo 614: 1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;
h) all’articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse;
i) all’articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;
l) all’articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell’offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;
m) all’articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;
n) all’articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;
o) all’articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse;
p) all’articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;
q) all’articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse.