Riforma Codice della Strada 2024: le principali novità.
Dal 14 dicembre, decorso il termine di vacatio, è in vigore la Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024. Fra le principali novità si segnalano sanzioni più severe per chi fa uso di alcol e stupefacenti o per chi usa il telefonino alla guida.
Gran parte delle misure del nuovo codice sono autoapplicative, mentre altre, come quelle sulla targa e sull'assicurazione obbligatoria dei monopattini elettrici, richiederanno l’emanazione di regolamenti attuativi. Previste pene più severe per chi abbandona animali in strada (in questo caso la riforma è dell’articolo 727 del Codice penale), e nuove disposizioni per i veicoli guidabili da neopatentati.
Guida in stato di ebbrezza
In tema di guida in stato di ebbrezza gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada non subiscono particolari modifiche, restano immutate le sanzioni sia pecuniarie che detentive ma viene introdotto il dispositivo alcolock, chiamato anche ignition interlock device (IID) oppure breath alcohol ignition interlock device (BAIID). Detto dispositivo sarà obbligatorio in presenza dei codici unionali 68 o 69 e dovrà essere installato a spese del conducente. Questo strumento impedisce l'avvio del veicolo se rileva un tasso alcolemico positivo, verificabile attraverso un test del respiro.
Quanto alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza si rammenta quanto già previsto dall’art. 186 C.d.S.
- tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) ⇒ sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ⇒ sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 800 a € 3.200 e l'arresto fino a sei mesi + sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ⇒ sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anni + sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni;
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni.
I commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186 del C.d.S. sui codici di limitazione delle patenti di guida e dispositivi alcolock prevedono quanto segue:
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo .
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.
Guida sotto effetto di stupefacenti
La riforma del codice della strada elimina il requisito di “stato di alterazione evidente” per configurare questo reato. Ora chi verrà fermato non dovrà più essere in uno stato psico-fisico alterato evidente ma sarà sufficiente che il test risulti positivo perché scatti la revoca della patente, la sospensione per tre anni, e le sanzioni allineate al tasso alcolemico più alto. Secondo il riformato art. 187 del Codice della Strada chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Le pene sono raddoppiate in caso di incidente provocato dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Qualora l'esito degli accertamenti sanitari circa l’assunzione di sostanze stupefacenti non sia immediatamente disponibile ma gli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, di cui al comma 2 dell’art. 187 C.d.S. abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.
Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti sanitari di i cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 dell’art. 187 C.d.S. e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.
Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento.
Guida con cellulare
Per chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano, l’inasprimento delle pene è sensibile.
Il nuovo testo dell’art. 173 del C.d.S. prevede le seguenti sanzioni per chi violi il divieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici , smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore.
- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000;
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi;
In caso di recidiva nel corso di un biennio le sezioni aumentano
- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 350 a € 1.400;
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 mese a 3 mesi;
Limiti di velocità e ZTL
Per quel che riguarda i limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) è la recidiva ad aumentare. Il nuovo comma 8 dell’art. 142 del Codice prevede che chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 173 a € 694 ma se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
La riforma ha però previsto anche una norma a favore degli automobilisti. Per chi entra correttamente in una ZTL e si trova poi bloccato al suo interno quando questa entra in funzione, basta sanzioni multiple.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 142 del Codice prevede che nei casi di accertamento di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.
Ciclisti
All’entrata in vigore di questa legge, ci sarà maggiore tutela anche per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili, ci sarà l’obbligo tassativo, per gli automobilisti, di mantenere una distanza di sicurezza di almeno metro e mezzo di distanza dalla bicicletta.
Segnatamente all’art. 148 del Codice viene aggiunto il comma 9-bis che prevede quanto segue: “Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo” .
Monopattini elettrici
Per i monopattini, scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione; sarà però necessario attendere i tempi tecnici dei regolamenti attuativi. In particolare sono stati modificati vari commi dell’art, 1 della Legge 160/2019 che disciplinano appunto la vendita e la circolazione dei monopattini. Fra le altre disposizioni è previsto che I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica abbiano un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e siano dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica avranno poi l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile (occorre a tale riguardo che i ministeri competenti emanino i regolamenti attuativi);
I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica dovranno dotare il veicolo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del Codice Civile.
Abbandono degli animali
Aumento delle sanzioni per l’abbandono di animali domestici. L’art. 2 della Legge 177/2024 interviene modificando l’articolo 727 del codice penale che ora prevede quanto segue:
- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000;
- Quando l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo;
- Se il reato viene commesso utilizzando un veicolo, la patente sarà sospesa per un periodo da 6 a 12 mesi.
Se l’abbandono dell’animale in strada causa un incidente con lesioni personali o morte, al proprietario verranno applicate le stesse sanzioni previste per le lesioni stradali e per l’omicidio stradale.
Il primo comma dell’articolo 589-bis del Codice Penale in tema di omicidio stradale prevede ora che “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte”.
Il primo comma dell’articolo 590-bis del Codice Penale in tema di lesioni stradali prevede ora che “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali”.
Limitazioni per neopatentati
Aumentano i limiti di potenza dei veicoli che possono essere guidati dai neopatentati per i primi tre anni. L’art. 117 comma 2 bis del C.d.S. prevede ora che “Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW”.
In altri termini il limite di potenza passa a 75kW/t dai precedenti 55 kW/t per le auto motore termico e, per le auto elettrice e ibride, sale a 105 kW/t dai precedenti 65 kW/t. Questi vincoli sono estesi per tutti e tre gli anni e non più solo per il primo anno.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano