Rottamazione ter Il DL n. 157/2020 ha rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020
Il Decreto Legge n. 157/2020, cosiddetto Decreto Ristori-quater, è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio.
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.
In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento gli stessi possono essere scaricarli dal sito dell’agenzia Entrate Riscossione entrando nella propria area riservata oppure possono essere ricevuti, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).
Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).
Precedente slittamento della Rottamazione ter al 10 dicembre 2020
Il Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto sulla disciplina della “Rottamazione-ter” di cui al DL 119/2018 per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.
In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del citato decreto (che ha sostituito il 3° comma dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
DL 18/2020 art. 68, 3° comma
Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.”;