Super Green Pass: rilasciato solo a vaccinati ed immunizzati per accedere a determinate attività dal 6 dicembre. Validità ridotta da 12 a 9 mesi.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (DL 172/2021) che introduce misure urgenti per il contenimento della cosiddetta “quarta ondata” della pandemia da COVID-19.
Le misure sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e possono essere riassunte nei seguenti quattro punti.
Obbligo vaccinale della terza dose di vaccino
Estensione dell’obbligo vaccinale, per le categorie lavorative in cui è già previsto (es. sanitari), alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.
Obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori
Sempre a decorrere dal 15 dicembre il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale. Queste le categorie interessate all’obbligo di green pass rafforzato:
- personale amministrativo della sanità,
- docenti e personale amministrativo della scuola,
- militari,
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
La vaccinazione con tre dosi costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto.
Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Riduzione della durata del Green Pass
La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’art. 3, comma 1, del DL 172/2021 stabilisce che il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) o dalla data di somministrazione della dose di richiamo.
Il suddetto termine di validità di 9 mesi decorre dal 15 dicembre 2021.
Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.
Estensione del Green Pass a nuovi settori
L’art. 4 del DL 172/2021 estende a partire dal 6 dicembre 2021 l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Più precisamente, con la modifica degli artt. 9-bis e 9-quater del suddetto decreto legge n. 52/2021, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:
- gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (in questo caso è però sufficiente il Green Pass ordinario o non rafforzato);
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
- i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Super Green Pass o Green Pass Rafforzato
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, già ribattezzato Super Green Pass, rilasciato solamente a coloro che sono o vaccinati o guariti.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato cioè rilasciato solo a vaccinati o guariti, sia necessario per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Il nuovo Certificato verde rafforzato servirà per accedere alle attività nei seguenti ambiti:
- Spettacoli,
- Spettatori di eventi sportivi,
- Ristorazione al chiuso,
- Feste e discoteche,
- Cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
In particolare gli artt. 5 e 6 del DL 172/2021 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.
L’art. 5 del DL 172/2021, infatti, novellando l’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che, dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.
Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca.
A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali.
Albergo e ristorante con Green Pass non rafforzato (tampone)
Il medesimo art. 5 del DL 172/2021 prevede che l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”.
Sono esclusi dall’obbligo del green-pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.
La disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Potenziamento dei controlli e altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.