Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Nello specifico i tre provvedimenti prevedono:
- disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7);
- disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti già in vigore (Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5);
- disposizioni di coordinamento in materia penale (Decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6).
In sintesi:
Come per il matrimonio, anche l’unione civile può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo.
Il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile. Questo questo vale solo per i cittadini italiani mentre per lo straniero continua a valere la legge del suo Stato, “in ossequio ai principi del diritto internazionale privato”.
Sarà sufficiente il certificato di stato libero, al posto del nulla osta del Paese di origine, per gli stranieri provenienti da Stati nei quali l’orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali l’omosessualità è penalmente sanzionata.
Viene fissata la possibilità di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l’unione civile, così come avviene per il matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
L’opzione facoltativa dell’adozione del cognome del partner non da seguito ad alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi è alcuna modifica del codice fiscale o di altri documenti.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano