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Vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e piccoli rifiuti vari: sanzioni fino a 300 euro.

Redazionedi Redazione3 Febbraio 2016Aggiornato il:3 Febbraio 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Vietato gettare a terra, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi cicche di sigaretta, gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta e piccoli rifiuti vari: sono previste sanzioni fino a 300 euro.

È quanto previsto dalla legge 221 del 28 dicembre 2015 sulla cosiddetta Green Economy, in vigore dal 2 febbraio 2016.
Detta legge è intervenuta introducendo nel testo unico dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) alcuni articoli specifici volti a fronteggiare il problema dell’inquinamento da cicche di sigarette, chewing-gum ed altri rifiuti di piccolo taglio ma fortemente inquinanti.
In verità già in passato alcuni comuni avevano tentato di arginare il problema emettendo specifiche ordinanze per punire tali comportamenti poco educati e denotati uno scarso senso civico ed ecologico. Ora è il legislatore nazionale ad introdurre delle norme sanzionatorie ma, il problema, come facilmente intuibile sarà la vigilanza per garantire l’applicazione della norma.

Il problema inquinamento
Per smaltire naturalmente il filtro di una sigaretta sono necessari almeno 5 anni. Il mozzicone di sigaretta contiene sostanze tossiche come nicotina, ammoniaca e benzene che vengono sprigionate rapidamente e contribuiscono a inquinare l’aria che respiriamo e le acque dei fiumi perché spesso, le cicche di sigarette finiscono, spinte dalla pioggia nelle fognature e di qui arrivano nei nostri fiumi inquinandoli.
Non meno grave il problema delle gomme da masticare, altrettanto inquinanti oltre che dannose per il decoro delle città, specie di interesse storico. Un recente studio dell’Ama (Azienda Municipale Ambiente S.p.a.) ha calcolato che a Roma la rimozione dei chewing-gum incollati al suolo costa circa 5,5 milioni di Euro e che in media, in ogni metro quadrato di strada, si trovano 20 gomme appiccicate all’asfalto!

Le sanzioni
Chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter del d.lgs. 152/2006 appena introdotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (più banalmente le cicche di sigaretta), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ovvero fino a trecento euro.

Art. 40 Legge 221/2015
Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;

c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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