Qual è la distanza minima che deve intercorrere tra due autovelox?
Potrebbe accadere che un automobilista, percorrendo oltre i limiti un certo tratto di strada, sia multato più volte per violazione del limite di velocità transitando davanti a più postazioni autovelox. Una eventualità tutt’altro che remota, specie nel caso in cui due autovelox siano posti su un tratto stradale di competenza di due comuni confinanti.
In tale caso le sanzioni sarebbero entrambe corrette o sarebbe ingiusto pagare due volte per la medesima violazione al Codice della Strada?
La direttiva emanata dal ministro Minniti nel 2017 introduce alcune importanti precisazioni in merito al posizionamento degli strumenti di accertamento della velocità e della distanza delle segnalazioni obbligatorie.
In tema di posizionamento delle stazioni di rilevamento della velocità la direttiva prevede che le stesse siano preventivamente segnalate agli automobilisti e che siano ben visibili.
Considerato che la legge in vigore non specifica nel dettaglio quale debba essere la distanza tra la segnalazione e l’effettiva postazione di rilevamento, nella direttiva viene introdotto il principio che la distanza deve essere adeguata in relazione a quella che è la velocità predominante sul tratto stradale.
Escludendo i casi per i quali le condizioni morfologiche del territorio rendono necessaria una distanza diversa, è presumibile che si possa fare riferimento alle distanze che sono indicate dall’art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per la collocazione dei segnali di prescrizione. Detta norma stabilisce le seguenti distanze:
- 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri per strade secondarie extraurbane e urbane a scorrimento;
- 80 metri per tutti gli altri tipi di strade.
Circa la distanza minima tra due autovelox, la direttiva stabilisce, per quanto riguarda l’azione di accertamento effettuata attraverso dispositivi che rilevano la velocità media di un veicolo, che l’azione di controllo deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale.
A tal fine la direttiva prevede che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non deve essere inferiore a 500 metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 Km/h, ed a 1.000 metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 110 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h.
Schematizzando la distanza tra due postazioni di controllo non può essere inferiore a:
- 500 metri per strade com limiti fino a 60 km/h;
- 1.000 metri per strade con limiti oltre 110 km/h;
Le sopra richiamate norme non fanno però riferimento agli autovelox a postazione fissa. La legge infatti non prevede alcuna distanza minima tra due autovelox fissi. Sul punto si è anche espressa a più riprese la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che le amministrazioni locali, come Comuni e Province, hanno ampia discrezionalità sulla collocazione dei dispositivi di rilevamento della velocità lungo le strade di propria pertinenza.
Nel caso di doppia contravvenzione per aver percorso a velocità sostenuta un tratto di strada sul quale erano collocati due autovelox non resta che proporre ricorso per aver ricevuto due contravvenzioni relative alla stessa fattispecie.