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Guide di diritto Ordine pubblico Sanità

Cosa sono i LEA, livelli essenziali di assistenza sanitaria

Redazionedi Redazione26 Agosto 2018Aggiornato il:26 Agosto 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

Aggiornamento dei LEA con il DPCM 12 gennaio 2017
Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.
Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta. Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA.

Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
  • descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
    ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • 
innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.

 

Cosa cambia per il cittadino
In sintesi, il decreto:

  • aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • offre nuovi vaccini e individua nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale;
  • aggiorna la lista delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne in epoca preconcezionale, e in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee guida sulla gravidanza;
  • introduce lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita;
  • inserisce l’endometriosi nell’elenco delle patologie croniche ed invalidanti, negli stadi clinici moderato e grave. Di conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo;
  • trasferisce la celiachia dall’elenco delle malattie rare all’elenco delle malattie croniche. Sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da uno specialista del SSN per ottenere il nuovo attestato di esenzione;
  • recepisce la legge n.134 del 2015 sui disturbi dello spettro autistico;
  • inserisce nella specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie per la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero;
  • innova il nomenclatore relativo alla fornitura di protesi, cioè il documento che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di ausili per disabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
  • innova il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che risaliva al 1996, escludendo prestazioni obsolete e introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate;

Tre grandi Livelli
Il DPCM individua tre grandi Livelli:
1) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle

  • collettività ed ai singoli; in particolare:
  • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
  • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
  • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • salute animale e igiene urbana veterinaria;
  • sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori;
  • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi
  • organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  • attività medico legali per finalità pubbliche.

2) Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:

  • assistenza sanitaria di base;
  • emergenza sanitaria territoriale;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza integrativa;
  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • assistenza protesica;
  • assistenza termale;
  • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
  • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

3) Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività:
pronto soccorso;

  • ricovero ordinario per acuti;
  • day surgery;
  • day hospital;
  • riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
  • attività trasfusionali;
  • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
  • centri antiveleni (CAV).

Nel testo del DPCM il capo IV è dedicato specificatamente all’Assistenza sociosanitaria, il Capo VI è dedicato all’Assistenza specifica a particolari categorie.
Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

Aggiornamento e monitoraggio dei Lea
Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, costituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016 e parzialmente modificata con decreto ministeriale 17 ottobre 2016 e 10 febbraio 2017.
Inoltre, con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005 è stato istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
LEA livelli essenziali assistenza Sanità Ticket
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