Cassazione civile, sez. VI, 20 dicembre 2018, n. 33038
L’amministratore di condominio non è tenuto ad allegare tutta la documentazione giustificativa del bilancio alla lettera di convocazione dell’assemblea
L’amministratore di condominio non è tenuto ad allegare tutta la documentazione giustificativa del bilancio alla lettera di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio stesso essendo sufficiente che lo stesso si renda disponibile al fine di permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile in modo tale da soddisfare il diritto di informazione della regolarità della contabilità.
L’art. 1130 bis c.c. attribuisce ai condomini ed ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari la facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa.
In ogni caso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione, anche nella vigenza del novellato art. 1130bis c.c., la vigilanza ed il controllo, esercitati dai condomini essenzialmente, (ma non soltanto) in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6 n. 12579/2017; Cass. Sez. 2, n. 19210/2011; Cass. Sez. 2, n. 19799/2014).
Ne discende che, in considerazione della ratio dell’avviso di convocazione assemblea per l’approvazione del bilancio annuale, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera, l’amministratore non è obbligato a depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile in modo tale da soddisfare il diritto di informazione della regolarità della contabilità.
Nella fattispecie i giudici di merito avevano accertato che l’amministratore, nella lettera di convocazione per l’assemblea, pur non allegando i documenti contabili, aveva avvertito che l’intero carteggio contabile era “a disposizione di tutti i condomini per eventuale consultazione, nei giorni di apertura dello studio e previo appuntamento”. L’operato dell’amministratore è stato dunque corretto ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Art. 1130 bis Codice Civile
Rendiconto condominiale
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Cassazione civile, sez. VI, 20 dicembre 2018, n. 33038