Cassazione civile, sez. lavoro, 18 maggio 2009, n. 11413
L’assegno per il nucleo familiare dovuto ex art. 7 co. 10 Legge n. 223/1991 ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità va determinato su base giornaliera, ossia secondo il criterio proprio dell’indennità di mobilità, trovando nella relativa disciplina la sua fonte genetica, la sua ratio ed il suo specifico collegamento.
Esso deve essere corrisposto, pertanto, in quanto al mese di febbraio di ciascun anno, in ragione dei giorni di cui è composto il mese stesso (28 o 29 giorni) e non nella misura di trenta giorni, non trovando applicazione, in considerazione della specialità della regolamentazione del caso, il parametro di cui all’art. 59 commi 1 e 2 del TU sugli assegni familiari approvato con il DPR n. 797/1955.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 18 maggio 2009, n. 11413