Cassazione civile, sez. lavoro, 20 aprile 2006, n. 9224
Al riconoscimento del diritto all’indennità di cui all’art. 8, comma 4-bis della l. n.223 del 1991 a favore dell’impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto i rapporti tra imprese che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 cod.civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n.6 del 2003), sibbene anche i rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, parentela, affinità o finanche collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti.
Cassazione civile, sez. lavoro, 20 aprile 2006, n. 9224