Cassazione civile, sez. unite, 8 aprile 2008, n. 9151
Sussiste un difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, sulle questioni concernenti le operazioni elettorali comprese le controversie in tema di ammissione o di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali. In forza del principio dell’autodichia – letteralmente “giustizia domestica” ovvero esercizio dei poteri giurisdizionali da parte degli organi parlamentari stessi per le questioni che li riguardano - come desumibile dall’art. 66 Cost., cui si richiamano le disposizioni dell’art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, Testo unico delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, (per il Senato il riferimento indiretto è dato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993), è espressamente riservata all’assemblea elettiva stessa la convalida dell’elezione dei propri componenti, l’esame delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli uffici elettorali ed all’ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente. Proprio facendo leva sulle richiamate disposizioni normative già in passato la S.C. aveva avuto modo di affermare che ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria (sez. un. n. 8118 e n. 8119 del 2006). In particolare è la Giunta per le elezioni nominata dalla Camera parlamentare risultante dalla nuova elezione a doversi pronunciare sulla questione, come disposto dall’art 87 del DPR 361/57. Quest’ultimo articolo sancisce che la Camera “pronuncia giudizio definitivo” su tutti i reclami presentati all’Ufficio Centrale elettorale durante la sua “attività o posteriormente” (comma 1), in tal modo riservando alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste.Cassazione civile, sez. unite, 8 aprile 2008, n. 9151