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L’avvocato può chiedere al cliente un compenso superiore a quello liquidato in sentenza

Redazionedi Redazione22 Ottobre 2018Aggiornato il:22 Ottobre 2018
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 25992

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza di condanna dell’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa

«Nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze 19/10/1992 n. 11448; 30/5/1991 n. 6101; 28/6/1989 n. 3158) è incontrastato il principio secondo cui la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali).
La stessa esistenza di distinte previsioni normative per la determinazione dei compensi nei riguardi del cliente – ancorché vi sia stata la pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la relativa controversia- univocamente comprova che l’ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute, può essere diverso rispetto a quello formante oggetto della suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può esservi corrispondenza.
Ciò è, d’altra parte, confermato dalle deliberazioni dei Consigli Nazionali Forensi in base alle quali – come risulta dalla tariffa approvata con il D.M. n.55 del 2014 (artt. 5 e 6) – nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l’altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti, manifestamente, diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
Le dette disposizioni integrano una norma di favore del professionista e, al riguardo, questa Corte ha avuto modo di precisare che la differenza in questione è legata al diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d’opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità (sentenza 19/10/1992 n. 11448).
Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all’avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono.
D’altra parte, l’eventuale errore contenuto nella detta pronuncia (per il mancato rispetto dei minimi tariffari) non può di certo ricadere sul professionista se la parte non ha inteso impugnare il provvedimento sulle spese. Inoltre, proprio perchè sono diversi i criteri dettati per la liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a carico della controparte, sarebbe illogico pretendere l’indicazione, nella nota spese a carico del soccombente, delle maggiori somme che il professionista ha diritto a percepire soltanto dal cliente. […]
Pertanto, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo».

Cassazione civile, sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 25992

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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