Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222
Caduta a causa del pavimento bagnato: la mera disattenzione della vittima non costituisce caso fortuito tale da escludere la responsabilità del custode.
Nell’ipotesi di caduta all’interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato dalla pioggia a fronte della eventuale mera disattenzione della vittima del sinistro non può essere invocato il caso fortuito al fine di escludere la responsabilità da custodia ex art. 2051 del Codice Civile.
Il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica.
Nella fattispecie, con motivazione ritenuta affatto condivisibile, la Corte di merito aveva escluso la responsabilità del gestore del locale sulla base del fatto che nessun altro cliente fosse caduto a causa del pavimento bagnato e che, non avendo la vittima del sinistro fatto attenzione “a dove mettere i piedi” date le particolari condizioni atmosferiche della giornata, doveva ritenersi unica responsabile del sinistro accadutogli.
Secondo la Suprema Corte l’erroneità di tale assunto è di tutta evidenza ed in ogni caso, per seguire il ragionamento del giudice di merito, se doveva essere nota la pericolosità del pavimento bagnato alla cliente caduta doveva esserlo anche (ed ancor più) per il gestore del locale che, in quanto custode, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, aveva il potere-dovere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta pericolosa a causa della pioggia grondante dagli ombrelli dei clienti potessero derivare danni a terzi.
Osservano gli Ermellini che “in ossequio alla diligenza, prudenza e cautela dovute in considerazione delle concrete circostanze del caso, ben avrebbe dovuto il custode ad esempio a) regolamentare, e se del caso contingentare, l’afflusso dei clienti, pure al fine di evitarne un sovraffollamento che ne ostacolasse o impedisse il mantenimento in condizioni di sicurezza mediante la relativa asciugatura; b) impedire ai clienti l’accesso con gli ombrelli sgocciolanti all’interno del locale, con utilizzazione di portaombrelli all’ingresso o al suo esterno; c) apporre materiali (es., tappetini) antiscivolo sul pavimento; d) dotare il locale di idoneo sistema di aerazione”.
Piuttosto il comportamento della vittima del sinistro, che si è limitata a fare ingresso nel locale, va riteniuto privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità ed, in quanto tale, certamente non idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 29/2/2016, n. 3983; Cass., 22/2/2016, n. 3428).
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Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222