Consiglio Nazionale Forense, 21 settembre 2024, n. 327
L’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non è incompatibile con l’appartenenza alle Forze dell’Ordine, nella fattispecie all’Arma dei Carabinieri.
Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono essere iscritti nel registro dei praticanti anche se, successivamente all’eventuale superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense, non potranno iscriversi all'albo degli avvocati.
La legge professionale forense L. 247/2012 all’art. 41, comma 4 esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato (“Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”).
Nella specie, il ricorrente aveva rappresentato al COA che l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati veniva richiesta per un circondario diverso da quello di svolgimento del servizio e che il rischio di conflitti sarebbe stato limitato mediante accorgimenti pratici, quali ad esempio, la limitazione della pratica ad affari esenti da commistioni e con l’esclusione del patrocinio sostitutivo “come indirizzo dato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 334-19 e RD n. 248-21 del 29 dicembre 2021”.
Il locale C.O.A. aveva respinto la richiesta di iscrizione all'Ordine sul rilievo dell’appartenenza del richiedente all’Arma dei Carabinieri, in quanto «la qualifica di pubblico ufficiale con il connesso dovere ex art. 361 c.p. e 347 c.p.p. di denunziare ai superiori e all’A.G. la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza cui sono sottoposti sia gli avvocati che i praticanti».
l CNF ha ritenuto fondato il ricorso del carabiniere praticante avvocato, richiamando sia precedenti pronunce dello stesso CNF che della Corte di Cassazione che ha ammesso la possibilità di iscrizione di soggetto appartenente alle FF.OO. o alle FF.AA. nel registro dei praticanti (sebbene ai medesimi soggetti sarà poi preclusa l’iscrizione nell’Albo), applicandosi, anche in questi casi, la norma generale che esclude l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l’attività di lavoro subordinato (art. 41, comma 4 della legge n. 247/12)», a patto che vengano adottati accorgimenti di fatto quali la «individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense, al fine di evitare che il loro dovere di denunciare la notitia criminis ai superiori e all’autorità giudiziaria competente confligga con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà, cui sono pure sottoposti in quanto praticanti avvocati».
Consiglio Nazionale Forense, 21 settembre 2024, n. 327