TAR Piemonte, sez. I, 3 gennaio 2014, n. 3
La chiusura del balcone o del terrazzo è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica e richiede il permesso di costruire
La giurisprudenza reiteratamente ha affermato che la chiusura del balcone o del terrazzo di un’abitazione – integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile, con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile – è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l’alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale. Un siffatto intervento deve deve essere pertanto necessariamente preceduto dal rilascio del permesso di costruire (già concessione edilizia), non essendo configurabile né come pertinenza, né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro (così T.A.R. Salerno, sez. II 26 novembre 2012 n. 2126; T.A.R. Napoli, sez. II, 7 maggio 2012, n. 2079; T.A.R. Val d’Aosta, n. 11 – 17 gennaio 2007).
Nella fattispecie si è trattato il caso dell’erezione di un muro perimetrale (limitrofo alla via pubblica) a chiusura di un preesistente terrazzo, che di fatto ha determinato la creazione di un nuovo vano e quindi un’addizione di superficie e volumetria, oltre ad un’alterazione della sagoma dell’edificio.
TAR Piemonte, sez. I, 3 gennaio 2014, n. 3