Cassazione civile, sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087
Il figlio minorenne, riconosciuto in tempi successivi dal padre naturale, il quale per anni se ne è disinteressato, con il quale non ha avuto rapporti di alcun genere, e che sia comunemente identificato e riconosciuto con il solo cognome materno, può conservare il cognome materno quando ciò corrisponda al suo preminente interesse?
Va considerato in proposito che l’art. 262, comma 1, c.c., statuisce al primo camma che “il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre”. L’articolo statuisce quindi, al secondo comma, che “se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”. Statuisce, infine, al terzo comma, che “nel caso di minore età del figlio il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre”.
Come questa Corte ha di recente affermato (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953), la ratio della norma è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell’interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l’identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell’art. 22 Cost., anche ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione.
Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze nn. 297 del 1996 e 120 del 2001), cosicché anche l’art. 262 c.c. va interpretato alla luce di tali principi.
Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell’art. 262, ha statuito (Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può – a sua scelta – valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta.
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Cassazione civile, sez. I, 6 giugno 2008, n. 15087