Cassazione penale, sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938
Il termine di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato previsto dall’art. 124 c.p. per la proposizione della querela da parte della persona offesa inizia a decorrere dal momento in cui la stessa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato.
Nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non coincide con quello in cui la persona offesa abbia avuto mera conoscenza delle patologie che la affliggono, in quanto non sussiste automatica consapevolezza che dette patologie fossero conseguenza degli errori compiuti dai medici nel corso del trattamento terapeutico.
Piuttosto il momento dal quale far decorrere il termine per la proposizione della querela deve farsi coincidere con con quello, eventualmente successivo, in cui la persona offesa è venuta a conoscenza della possibilità che sulle menzionate patologie abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’abbiano avuta in cura.
Cassazione penale, sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13938