TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 21 marzo 2008, n. 191
I requisiti di partecipazione ad un concorso interno, fra i quali la costanza del rapporto di servizio con l’Amministrazione che lo ha indetto, devono sussistere non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma anche al momento della nomina, atteso che in caso contrario il dipendente si troverebbe nell’impossibilità giuridica di occupare il posto.
Nella specie, il TAR di Pescara dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso proposto, avverso la graduatoria di un ricorso interno, da un dipendente partecipante che nelle more del giudizio è stato messo a riposo, con il rilievo che, qualora il ricorso venisse accolto, dovrebbe essere rinnovata la procedura concorsuale, ma a quel punto il ricorrente verrebbe inevitabilmente escluso, perché, avendo cessato il rapporto di servizio, risulterebbe sprovvisto di un requisito essenziale di partecipazione.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 21 marzo 2008, n. 191