Cassazione civile, sez. IV, 20 Marzo 2008, n. 12348
«…il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia commesso un errore nell’esecuzione del lavoro. La funzione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro è infatti principalmente quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori – per inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione ecc. – per cui non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi. E ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità del diritto alla salute.
Ma poiché gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori (art. 6 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) va comunque sottolineato che soltanto nel caso in cui l’infortunato abbia volontariamente trasgredito alle disposizioni del datore di lavoro, o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro, potrà affermarsi, ai fini civilistici che interessano, l’eventuale suo concorso di colpa.
Nel caso accertato dal giudice di merito non era ipotizzabile una colpa del lavoratore che non aveva l’obbligo di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro il quale, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto».
Cassazione civile, sez. IV, 20 Marzo 2008, n. 12348