Cassazione penale, sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12361
Il processo riguarda un incidente stradale. Secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito, il B. si poneva alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica, procedeva in ora notturna, in un incrocio urbano, alla velocità di circa 90 km. orari, ed entrava in collisione con un ciclomotore condotto dal minore A.M. sul quale trovava posto anche il giovane F.L.. Nell’urto il F. riportava lesioni letali, mentre A.M. subiva lesioni personali gravi.
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La Corte d’appello […] manca di compiere un’indagine conformata sulle contingenze del caso concreto. Infatti, si afferma che con ogni probabilità il sopraggiungere dell’auto ad elevata velocità non era prevedibile.
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L’esigenza di una motivazione puntuale s’impone maggiormente se si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada non costituisce in sé una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale prudenza nella circolazione stradale richiede di mettere in conto, in qualche guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni stradali.
Si è infatti enunciato che, l’intersezione delle traiettorie dei veicoli procedenti sulle strade confluenti in crocevia e, conseguentemente, la probabilità di urto tra i medesimi, è assunta dal legislatore quale dato di fatto, presupposto (juris et de jure presunto) di una situazione di pericolosità (id est: probabilità del verificarsi di un evento temuto) e costituisce la ratio della rigorosa normativa dettata in materia dall’art. 105 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (codice della strada).
Tale disposizione, peraltro, non esaurisce il complesso di obblighi gravanti sui conducenti di autoveicoli e, quindi, la materia della colpa nella responsabilità derivante, a carico degli stessi, nel caso di infortunio, dato che la norma di cui all’art. 43 cod. pen. affianca l’inosservanza di specifiche prescrizioni dettate da leggi, regolamenti, ordini o discipline, alla violazione del dovere di prudenza e di diligenza, secondo la regola, di generale portata, che deve governare l’attività umana ogni qual volta sussista la probabilità di conflitto con diritti altrui, materializzata nel dettato dell’art. 2043 del codice civile.
Ne consegue che, nell’adempimento di tale dovere, il conducente di autoveicolo ha l’obbligo, non solo di attenersi strettamente alle regale che riguardano più direttamente il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente o negligente e, persino, imperita, onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri, tra i quali ultimi non vi è motivo alcuno di non ricomprendere anche il soggetto cui sia riferibile la condotta imprudente, negligente, imperita, ecc..
L’area di intersezione tra confluenti strade si presta, più d’ogni altro, alla verifica di tali principi, essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto tra utenti della strada (Cass. IV, 15/0,3/1989, Rv. 181132).
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Cassazione penale, sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12361