Cassazione penale, sez. III, 3 marzo 2010, n. 8286
Rischia una condanna per violenza sessuale il cliente della prostituta che, dopo aver consumato il rapporto sessuale, si rifiutati di pagarla.
«la vicenda non può inquadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo», visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all’imputato «di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività dalla stessa prestata, come ab origine concordato tra le parti».
Correttamente, scrive la Cassazione, i giudici di merito hanno ritenuto che «non sussiste dubbio» che l’imputato avesse «piena coscienza e consapevolezza» del «sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel» dove, evidentemente, era avvenuto l’incontro. Ciò, osserva la Supprema Corte, evidenzia «il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se colà si fossero consumati rapporti consensuali e non imposti».
Cassazione penale, sez. III, 3 marzo 2010, n. 8286