Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 novembre 2011, n. 23612
«In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una “confideiussione”, con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito, ex art. 1946 cod. civ., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. f), e dell’art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. medesimo.
Tale ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo né alla contestualità della prestazione delle garanzie Né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà comulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell’art. 1946 c.c., mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia; nella specie, non risultando Né provata Né dedotta l’esistenza di patti che escludevano o limitavano l’applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo” (Cass. n. 10347 del 2007 e n. 20219 del 2004)».
Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 novembre 2011, n. 23612