Tribunale Perugia, sez. I, 26 giugno 2012, n. 859
La vendita di una automobile con il contachilometri scalato, che quindi riporti una distanza diversa e più bassa di quella effettivamente percorsa dalla vettura, integra una condotta di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale tale da incidere sulla formazione complessiva del consenso dell’acquirente.
Tuttavia, qualora il dolo non sia stato determinante del consenso (per cui deve escludersi la ricorrenza del dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1439), ma abbia solo indotto l’acquirente a stipulare il contratto a condizioni più onerose, deve essere risarcito il danno derivante dal maggior prezzo corrisposto rispetto alle valutazioni di mercato dell’usato per un veicolo con le stesse caratteristiche ma con chilometraggio superiore.
Tale condotta rileva dunque quale dolo incidente ai sensi dell’art. 1440 c.c. poiché il raggiro sul reale chilometraggio del veicolo investe un elemento certamente non trascurabile del contratto (la determinazione del prezzo) sicché deve ritenersi operante, in applicazione di pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, una presunzione iuris tantum sulla circostanza che senza la condotta illecita tenuta dalla concessionaria l’attore avrebbe stipulato il contratto a condizioni di miglior favore.
Art. 1439 Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art. 1440 Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Tribunale Perugia, sez. I, 26 giugno 2012, n. 859