Cassazione civile, sez. V Tributaria, 23 luglio 2010, n. 17390
«In presenza di un conto bancario non intestato al contribuente, ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e l’Ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie, al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nella attività commerciale della impresa del contribuente indagato (v. Cass. n. 8683 del 2002; 18868 del 2007; 27032 del 2007).
Una volta acclarate tali presunzioni (anche semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza) prende vigore la inversione dell’onere della prova di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e pertanto è il contribuente che deve provare la estraneità delle operazioni alla attività commerciale, e non l’Ufficio il contrario».
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Cassazione civile, sez. V Tributaria, 23 luglio 2010, n. 17390