Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226
Ordini e collegi professionali non sono sottoposti al controllo di gestione della Corte dei conti.
Tanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in epigrafe, rilevando come il fatto che l’art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 29 del 1993 nel definire il novero delle Amministrazioni Pubbliche includa fra esse anche gli enti pubblici non economici – e quindi anche gli ordini professionali – non costituisce dato sufficiente al fine di ritenere tali enti assoggettati al controllo di gestione sulle PP.AA. che l’art. 3, comma quarto, Legge n. 20 del 1994, demanda alla Corte dei Conti.
D’altro canto considerato che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l’interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
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Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2011, n. 21226