Cassazione civile, sez. unite, 4 marzo 2009, n. 5160
Ancorché del tutto irrituale è da ritenersi valida la costituzione del convenuto se la comparsa di risposta, invece di essere depositata in cancelleria mediante consegna a mani, viene spedita per posta.
L’invio degli atti di costituzione a mezzo posta, anche nelle ipotesi in cui non sia espressamente consentito dalla legge (come ad es. nel giudizio di Cassazione e nel processo tributario), «può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione al cancelliere, se questi, una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all’art. 319 c.p.c., non si rifiuta di procedere all’inserimento nel fascicolo».
In tal caso la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante contatto diretto fra depositante e cancelliere rappresenta una mera irregolarità, priva di effetti sui successivi atti processuali.
Le Sezioni Unite si richiamano dunque ai principi generali in materia di nullità degli atti del processo per cui, va ricordato, secondo il disposto dell’art. 156 del codice di rito non solo non può essere pronunciata la nullità di un atto per inosservanza di forme se non comminata dalla legge ma la stessa non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Viene pertanto precisato che la costituzione potrà ritenersi effettiva solo dalla data del raggiungimento dello scopo – ovvero alla data della concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere – e giammai dalla data della spedizione dell’atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta.
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Cassazione civile, sez. unite, 4 marzo 2009, n. 5160