Cassazione civile, sez. lavoro, 24 febbraio 2009, n. 4412
In relazione all’inquadramento dei dipendenti postali, la contrattazione collettiva può configurare meccanismi di mobilità orizzontale che contemplino la fungibilità delle mansioni, onde sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori secondo eventuale rotazione, senza che possa ritenersi ipso facto disatteso l’art. 2103 CC.
La Cassazione qui ricorda, riportandosi alla propria giurisprudenza, che una violazione dell’art. 2103 può determinarsi solo qualora, pur nell’ambito della medesima categoria o area, si passi ad una mansione che, in base al contratto collettivo o individuale, sia meno retribuita di quella in precedenza svolta, dimodoché le due mansioni costituiscano, nella sostanza, autonomi e distinti profili professionali.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 24 febbraio 2009, n. 4412