Corte Costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27
Direttori di case di cura convenzionate: è incostituzionale la norma dell’art 60 TUEL che prevede l’ineleggibilità a sindaco e consigliere comunale.
È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
La norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione (l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, e l’art. 51 Cost., per l’indebita compressione del diritto di elettorato passivo) laddove opera una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali dei dirigenti delle Case di cura convenzionate rispetto ai direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici, nei quali possono articolarsi le aziende sanitarie, pur essendovi un parallelismo tra queste strutture e quelle pubbliche.
La previsione dell’art. 60, comma 1, numero 8), del d. lgs. n. 267 del 2000 è infatti inequivoca nel limitare l’ineleggibilità alle tre figure di vertice dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario), consentendo invece l’elettorato passivo dei dirigenti sanitari dei singoli Presidi Pubblici.
Corte Costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27