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Europa Affari esteri Giurisprudenza

Diritto alla circolazione e di soggiorno dei familiari dei cittadini europei

Redazionedi Redazione23 Gennaio 2018Aggiornato il:23 Gennaio 2018
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Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 127-08

I familiari, ed in particolare il coniuge, dei cittadini europei hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

La direttiva 2004/38 dispone ai “considerando” primo e secondo che:
«La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà
secondo le disposizioni del trattato».
Il quinto “considerando” prevede inoltre che «Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. (…)» intendendosi per “familiare” in particolare il coniuge (conformemente all’art. 2, punto 2, lett. a), della medesima direttiva).

La direttiva mira dunque ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che il Trattato conferisce direttamente ai cittadini dell’Unione. Inoltre, come sottolineato dal quinto “considerando”, affinché tale diritto possa essere esercitato in oggettive condizioni di dignità, il diritto di tutti i cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dovrebbe essere concesso parimenti ai loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza di questi ultimi.
L’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, intitolato “Aventi diritto”, prevede infatti l’espressa applicazione della direttiva a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
La norma non richiede che il cittadino dell’Unione abbia già costituito una famiglia nel momento in cui si trasferisce nello Stato membro ospitante affinché i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, possano godere dei diritti istituiti dalla detta direttiva.
«Avendo previsto che i familiari del cittadino dell’Unione possano raggiungere quest’ultimo nello Stato membro ospitante, il legislatore comunitario ha ammesso, al contrario, la possibilità che il cittadino dell’Unione costituisca una famiglia solo dopo aver esercitato il suo diritto di libera circolazione.
Siffatta interpretazione è conforme alla finalità della direttiva 2004/38, la quale mira a facilitare l’esercizio del diritto fondamentale di soggiorno dei cittadini dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui essi hanno la cittadinanza.
Infatti, quando un cittadino dell’Unione costituisce una famiglia dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, il diniego opposto da questo Stato membro di autorizzare i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, a raggiungerlo ivi sarebbe tale da distoglierlo dal continuare a risiedere nel detto Stato e ad indurlo ad abbandonarlo, per poter condurre una vita familiare in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Di conseguenza, occorre constatare che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, ricavano dalla direttiva 2004/38 il diritto di raggiungere il detto cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che quest’ultimo si sia stabilito ivi prima di o dopo aver costituito una famiglia.»
.
Inoltre – osserva la Corte Europea – né l’art. 3, n. 1, né nessun’altra disposizione della direttiva 2004/38 contiene prescrizioni concernenti il luogo in cui sia stato concluso il matrimonio del cittadino dell’Unione con il cittadino di un paese terzo.

L’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dev’essere pertato interpretato nel senso che «il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell’Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.»

Nella medesima sentenza la Corte europea ha altresì stabilito che la direttiva 2004/38 vada applicata a qualsiasi cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, il quale accompagna o raggiunge il cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui egli ha la cittadinanza, e gli conferisce diritti di ingresso e di soggiorno in questo Stato membro, senza fare distinzioni secondo che il detto cittadino di un paese terzo abbia già soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro.

Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 127-08

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