Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2009, n. 6864
Qualora il diritto al mantenimento venga negato con decisione definitiva, le somme percette dal coniuge in costanza dell’assegno provvisorio non vanno restituite se erano di modesta entità, dovendosi in ipotesi ritenere che queste siano state consumate dal coniuge stesso per il suo sostentamento.
La Cassazione, affermando con riferimento al caso di specie tale principio, precisa anche che, analogamente, la decisione che riduca solo la misura del mantenimento non comporta la ripetibilità delle maggiori somme sino ad allora corrisposte.
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Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2009, n. 6864