Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012
La garanzia fideiussoria offerta per le obbligazioni sociali dal socio di una società in nome collettivo (o, più in generale, dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, quale il socio accomandatario) non altera lo schema legale delle società stessa né può definirsi priva di causa sulla scorta della considerazione che non accrescerebbe la garanzia patrimoniale già offerta ai creditori, i quali possono comunque pretendere il pagamento delle obbligazioni dai singoli soci illimitatamente responsabili.
Vari possono essere infatti gli interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: quello che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società oppure quello di svincolarsi dal limite del beneficio di escussione fissato dall’art. 2304 c.c. che subordina l’escussione dei singoli soci a quella del patrimonio sociale.
È pertanto sufficiente l’esistenza in concreto di uno qualsiasi di tali interessi per affermare la validità della fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone.
Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012